Guida

Attestato di rischio e classe di merito: come funziona il bonus-malus

MRedazione Migliori Assicurazioni Italia|Aggiornato il 26 ottobre 2026|8 min di lettura|Metodologia

Attestato di rischio e classe di merito determinano la storia RC auto: la CU ha 18 livelli e l’ingresso ordinario per chi si assicura la prima volta è la 14ª, secondo la Guida IVASS vol. 3, p. 26.

La classe indicata nell’attestato si riferisce al proprietario del veicolo, non per forza al contraente, come stabilisce l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private.

Prima di confrontare un preventivo di assicurazione auto, il controllo dell’attestato evita un errore frequente: leggere solo il premio e non la classe CU, la sinistrosità registrata e l’eventuale differenza tra classe universale e classe interna della compagnia.

L’attestato di rischio è elettronico e riguarda il proprietario del veicolo

L’attestato di rischio è il documento elettronico che riassume la storia dei sinistri RC auto di un veicolo e la relativa classe di merito. Il contraente, il proprietario e gli altri soggetti indicati dall’art. 134 CAP possono richiederlo in qualunque momento e riceverlo per via telematica entro 15 giorni, secondo l’art. 134, comma 1, CAP.

Dal 2015 l’attestato è elettronico e viene consultato online dagli assicurati sul portale della propria impresa, che deve caricarlo almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, secondo la Guida IVASS vol. 3, p. 29.

La FAQ IVASS sulla RC auto precisa che la copia cartacea eventualmente richiesta non può essere usata per sottoscrivere un nuovo contratto, perché nella nuova assicurazione l’attestato viene acquisito telematicamente dall’impresa, come previsto anche dall’art. 134, comma 4, CAP.

  1. Accesso all’area riservata: l’assicurato controlla il documento nel portale, via email o app della compagnia, secondo le FAQ IVASS RC auto.
  2. Verifica del proprietario: la classe bonus-malus segue il proprietario del veicolo, come chiariscono l’art. 134 CAP e le FAQ IVASS RC auto.
  3. Nuova compagnia: l’impresa acquisisce l’attestato direttamente dalle banche dati, secondo l’art. 134, comma 4, CAP.
  4. Documento mancante o errato: la nuova impresa ricostruisce in via provvisoria il periodo mancante tramite dichiarazione dell’assicurato, secondo le FAQ IVASS RC auto.

Se manca documentazione probatoria, il Regolamento IVASS n. 9/2015, art. 9, comma 4, prevede l’acquisizione del rischio nella classe CU di massima penalizzazione.

La classe di merito CU 2026 parte dalla 14ª e viaggia tra compagnie

La classe di merito CU è la scala universale che consente di confrontare la storia assicurativa RC auto tra compagnie diverse. Le classi CU sono 18, la 1ª è la migliore e chi si assicura per la prima volta entra ordinariamente in 14ª classe, secondo la Guida IVASS vol. 3, p. 26.

Il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 4, commi 1 e 2, prevede la CU 14 in caso di prima immatricolazione, voltura al PRA o prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, salvo l’applicazione della RC familiare prevista dall’art. 134, comma 4-bis, CAP.

Per un veicolo già assicurato, la nuova polizza usa la classe CU risultante dall’attestato di rischio, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 4, comma 2.

Classe CU e classe interna non coincidono necessariamente.

Il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 7, stabilisce che ogni compagnia converte la CU nella propria classe interna con una tabella pubblicata sul sito dell’impresa, ma i criteri evolutivi interni non incidono sull’evoluzione della CU.

La Guida IVASS vol. 3, p. 28, precisa che quando si cambia compagnia si conserva soltanto la classe di merito universale.

Il bonus-malus 2026 applica penalizzazioni diverse in base ai sinistri

Il bonus-malus è il meccanismo che migliora o peggiora la classe CU in base ai sinistri osservati. Senza sinistri la CU scende di una classe, mentre con sinistri con responsabilità principale la penalizzazione segue la Tabella 1 del Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 5.

Esempi tratti dalla Tabella 1 del Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 5, comma 2:

EventoEsempio CUEffetto
0 sinistri14→13bonus
1 sinistro14→16malus +2
2 sinistri14→18tetto massimo
4 o più1→12forte malus

Migliori Assicurazioni Italia evidenzia che il dato da controllare non è solo il premio annuo, ma anche la traiettoria CU prodotta dalla Tabella 1 IVASS.

Mito: il malus è sempre di 2 classi. Realtà: un solo sinistro può portare, ad esempio, da CU 14 a CU 16, ma due sinistri possono portare da CU 14 a CU 18, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, Tabella 1.

La responsabilità non principale non comporta annotazione nell’attestato né applicazione del malus, mentre la responsabilità paritaria viene annotata con la relativa percentuale, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 5, comma 4.

Se più sinistri con responsabilità paritaria pagati nell’ultimo quinquennio raggiungono almeno il 51%, la compagnia può applicare il malus; se entro 5 anni dalla prima annotazione non si raggiunge il 51%, non si applica penalizzazione, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 5, comma 4.

I pagamenti successivi riferiti allo stesso sinistro non generano una seconda penalizzazione, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 5, comma 3.

Il periodo di osservazione della prima annualità va dall’entrata in vigore della copertura fino a 60 giorni prima della scadenza; per le annualità successive va da 60 giorni prima della decorrenza a 60 giorni prima della scadenza, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 6, commi 1 e 2.

Il rimborso del sinistro per evitare il malus è una possibilità generalmente prevista dalle condizioni contrattuali, non una regola legale automatica, secondo le FAQ IVASS RC auto.

Nel risarcimento diretto, l’importo da rimborsare si consulta e si paga a CONSAP, Via Yser 14, Roma, anche tramite rimborsistanza@consap.it; se il sinistro è stato gestito dalla compagnia del responsabile, il rimborso va chiesto a quella compagnia, secondo le FAQ IVASS RC auto.

La RC familiare può migliorare la CU, ma non rende uguale il premio

La RC familiare consente di usare la migliore CU disponibile nel nucleo familiare in nuovi contratti e rinnovi, se mancano sinistri rilevanti negli ultimi 5 anni. L’art. 134, comma 4-bis, CAP riguarda un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, intestato a una persona fisica già assicurata o a un componente stabilmente convivente.

Le note Normattiva all’art. 134 CAP indicano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 55-bis dal 16 febbraio 2020 e, per i contratti anteriori, in sede di rinnovo, secondo l’art. 134 CAP.

Le FAQ IVASS RC auto chiariscono che la RC familiare può essere applicata anche con una compagnia diversa, non richiede l’acquisto di un veicolo nuovo, vale tra tipologie diverse come auto e moto, e non si applica alle persone giuridiche.

La Guida IVASS vol. 3, pp. 29-30, avverte che il bonus familiare non significa premio uguale per tutti i veicoli della famiglia.

Se chi ha beneficiato della migliore classe per un veicolo di diversa tipologia causa un sinistro con responsabilità esclusiva o principale e indennizzo totale superiore a 5.000 euro, alla scadenza la compagnia può aumentare la classe fino a 5 unità solo su quel veicolo, secondo l’art. 134, comma 4-ter.2, CAP.

Il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 3, comma 1, lettera h), e art. 10, comma 3, prevede che nell’attestato resti indicato il contratto concluso ai sensi dell’art. 134, comma 4-bis, CAP e che la sinistrosità del veicolo beneficiario sia conservata.

La classe CU si trasferisce solo nei casi regolati dall’IVASS

La classe CU può passare a un altro veicolo o a un’altra persona solo nei casi previsti dalle regole IVASS. Vendita, demolizione, furto denunciato, cessione della circolazione, esportazione o consegna in conto vendita del veicolo precedente permettono al nuovo veicolo dello stesso proprietario di ricevere la stessa CU, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 10, comma 2.

Il trasferimento vale anche se il nuovo veicolo è in leasing o renting di durata pari o superiore a 12 mesi, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 10, comma 2, lettera e).

Tra coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto, l’acquirente riceve la CU del veicolo trasferito e il cedente può conservarla per un altro veicolo proprio, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 10, comma 2, lettera c).

In caso di successione, la CU passa agli eredi conviventi con il causante, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 10, comma 2, lettera h).

Per veicoli già assicurati in un altro Paese dell’Unione europea si usa l’attestato UE; per Paesi extra UE serve la dichiarazione dell’assicuratore estero e, in assenza di documento, si applica la CU 14, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 10, comma 2, lettera a).

Senza carta o certificato di circolazione oppure documento di proprietà, il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 10, comma 1, prevede l’assegnazione alla CU 18.

L’ultimo attestato conserva validità per 5 anni dalla scadenza del contratto in caso di cessazione documentata del rischio, sospensione o mancato rinnovo per mancato utilizzo del veicolo; trascorsi 15 giorni dalla scadenza serve una dichiarazione di non uso del veicolo, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 8, commi 1 e 2.

Se il contratto precedente è sospeso per mancato pagamento di una frazione di premio e viene stipulata un’altra assicurazione, il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 8, comma 4, prevede l’assegnazione alla classe CU di massima penalizzazione.

La verifica finale riduce errori su CU, attestato e sinistri

Il controllo utile prima di cambiare RC auto riguarda 5 elementi: proprietario del veicolo, classe CU, sinistri nel periodo di osservazione, eventuale uso della RC familiare e distinzione tra CU e classe interna della compagnia, secondo le regole IVASS e l’art. 134 CAP.

Gli errori più costosi nascono da 3 equivoci ricorrenti: pensare che la classe sia del contraente, considerare sempre il malus come +2 classi e credere che un sinistro con responsabilità paritaria non possa mai pesare sulla CU.

Il dato operativo da salvare è questo: la CU ha 18 classi, l’ingresso ordinario è in 14ª, la storia dell’attestato riguarda almeno 5 anni e la validità dell’ultimo attestato dopo cessazione, sospensione o mancato rinnovo per mancato uso può arrivare a 5 anni, secondo Guida IVASS vol. 3, art. 134 CAP e Regolamento IVASS n. 58/2026.

Fonti consultate il 29 settembre 2026: Guida IVASS vol. 3; FAQ IVASS RC auto; art. 134 del Codice delle assicurazioni private (Normattiva); Regolamento IVASS n. 58/2026; Regolamento IVASS n. 9/2015.

Domande frequenti

Dove si trova l’attestato di rischio?

L’attestato di rischio è consultabile nell’area clienti del sito della compagnia, via email o tramite app, secondo le FAQ IVASS RC auto. La Guida IVASS vol. 3 indica che dal 2015 è elettronico e che la compagnia lo carica almeno 30 giorni prima della scadenza.

La classe di merito è del proprietario o del contraente?

La classe di merito indicata nell’attestato si riferisce al proprietario del veicolo, secondo l’art. 134 CAP. Le FAQ IVASS RC auto confermano che il contraente può essere diverso, ma la classe bonus-malus riguarda il proprietario.

Cosa succede alla classe CU dopo un sinistro con colpa?

Con 1 sinistro la Tabella 1 del Regolamento IVASS n. 58/2026 prevede, ad esempio, il passaggio da CU 14 a CU 16. Con 2 sinistri l’esempio CU 14 arriva alla CU 18, che è il tetto massimo della scala.

Il bonus familiare RC auto fa pagare lo stesso premio?

No. La Guida IVASS vol. 3, pp. 29-30, chiarisce che il bonus familiare permette di usare la migliore CU nel nucleo familiare, ma non rende necessariamente uguale il premio dei diversi veicoli.

Per quanto tempo resta valido l’attestato se non rinnovo la polizza?

In caso di cessazione documentata del rischio, sospensione o mancato rinnovo per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato conserva validità per 5 anni dalla scadenza del contratto, secondo il Regolamento IVASS n. 58/2026, art. 8. Dopo 15 giorni dalla scadenza serve una dichiarazione di non uso del veicolo.

Si può evitare il malus rimborsando il sinistro?

Le FAQ IVASS RC auto indicano che le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati per sinistri nel periodo di osservazione. Nel risarcimento diretto il pagamento avviene tramite CONSAP; non si tratta di un diritto legale automatico valido in ogni contratto.

Guide correlate