Constatazione amichevole: come compilare il modulo CAI e cosa succede dopo
La constatazione amichevole, o modulo CAI, serve a denunciare il sinistro alla propria compagnia e descriverne la dinamica; con la firma di entrambi i conducenti riduce da 60 a 30 giorni il termine per l’offerta sui danni a cose, secondo l’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, consultato su Normattiva il 29 settembre 2026.
Il modello ufficiale del modulo CAI è approvato dall’IVASS: il Regolamento IVASS n. 56/2025 indica che la denuncia di sinistro è redatta secondo l’allegato 1, consultato sul sito IVASS il 29 settembre 2026.
Il modulo CAI serve a denunciare il sinistro, ma non sostituisce la richiesta di risarcimento
Il modulo CAI è lo strumento con cui i conducenti descrivono la dinamica dell’incidente e denunciano il sinistro alla compagnia. L’art. 143 CAP prevede la denuncia con il modulo fornito dall’impresa; la FAQ IVASS precisa però che il solo CAI non costituisce una richiesta di risarcimento completa.
Il modulo CAI è la constatazione amichevole di incidente usata per spiegare la dinamica del sinistro stradale. Il glossario della Guida IVASS RC Auto, volume 3, seconda edizione 2024, consultata il 29 settembre 2026, lo descrive come il modulo compilato dai soggetti coinvolti in un incidente stradale.
L’uso del modulo CAI è opportuno ma non necessario per attivare il risarcimento diretto, secondo la FAQ IVASS R.c. auto consultata il 29 settembre 2026.
Mito: senza modulo CAI firmato da entrambi non parte alcuna pratica. Realtà: IVASS indica che, anche senza CAI, la propria impresa va informata per iscritto con una denuncia cautelativa che descriva il sinistro.
Un errore che si ripete spesso è trattare il modulo blu come se fosse già una domanda completa di risarcimento. La richiesta deve contenere gli elementi richiesti dalla procedura applicabile, specialmente quando si chiede il risarcimento diretto alla propria compagnia.
Nel 2026 il modulo CAI si compila con dati assicurativi, croci e grafico del sinistro
Il modulo CAI va compilato con i dati dei veicoli, delle compagnie, dei conducenti e della dinamica dell’incidente. Le istruzioni dell’allegato 1 al Regolamento IVASS n. 56/2025 richiedono, tra gli altri dati, punto d’urto iniziale, caselle delle circostanze, totale delle caselle segnate e grafico del sinistro.
Le istruzioni ufficiali del Regolamento IVASS n. 56/2025, allegato 1, consultato il 29 settembre 2026, prevedono un solo modulo per i due veicoli coinvolti e due moduli quando i veicoli coinvolti sono tre.
| Situazione | Moduli CAI | Fonte |
|---|---|---|
| 2 veicoli | 1 modulo | Reg. IVASS 56/2025 |
| 3 veicoli | 2 moduli | Reg. IVASS 56/2025 |
Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti, secondo le istruzioni ufficiali dell’allegato 1 al Regolamento IVASS n. 56/2025, consultato sul sito IVASS il 29 settembre 2026.
- Identifica i veicoli. Inserire targa, assicurato o contraente e compagnia di ciascun veicolo, perché IVASS indica questi dati tra gli elementi minimi utili al risarcimento diretto.
- Controlla i documenti assicurativi. Le istruzioni ufficiali richiedono di usare certificato di assicurazione o Carta verde per le informazioni assicurative.
- Indica il conducente. La domanda relativa alla patente va compilata seguendo le istruzioni dell’allegato 1 al Regolamento IVASS n. 56/2025.
- Segna il punto d’urto. Il punto d’urto iniziale va indicato con precisione sulla sagoma del veicolo riprodotta nel modulo.
- Marca solo le circostanze corrette. Al punto 12 va apposta una X solo nelle caselle pertinenti e va indicato il numero totale delle caselle segnate.
- Disegna il sinistro. Il grafico al punto 13 serve a rappresentare la dinamica dell’incidente.
- Completa il retro. Le istruzioni ufficiali richiedono anche il retro del modulo e il foglio altre informazioni.
Per il risarcimento diretto, IVASS indica come elementi minimi data del sinistro, nomi di entrambi gli assicurati o contraenti, targhe, compagnie, circostanze o disegno dell’incidente e sottoscrizione dei due conducenti, secondo la FAQ R.c. auto consultata il 29 settembre 2026.
Un modulo in lingua diversa può essere usato se è conforme al modello ufficiale, secondo l’allegato 1 al Regolamento IVASS n. 56/2025, consultato il 29 settembre 2026.
La doppia firma crea una presunzione relativa e accorcia i tempi per i danni a cose
Quando il modulo CAI è firmato da entrambi i conducenti, si presume salvo prova contraria dell’impresa che il sinistro sia avvenuto nelle circostanze indicate nel modulo. La doppia firma non è prova assoluta, ma incide sui tempi: per i danni a cose il termine dell’offerta scende da 60 a 30 giorni.
L’art. 143, comma 2, CAP, consultato su Normattiva il 29 settembre 2026, stabilisce che il modulo firmato congiuntamente fa presumere la dinamica indicata, salvo prova contraria della compagnia.
Firmare circostanze non condivise è uno degli errori più costosi nella gestione del modulo CAI. La firma congiunta produce una presunzione relativa sulla dinamica, sulle modalità e sulle conseguenze risultanti dal modulo.
I termini indicati nella tabella derivano dall’art. 148 CAP e dall’art. 8 del DPR 254/2006, consultati su Normattiva il 29 settembre 2026.
| Situazione | Termine | Fonte |
|---|---|---|
| Danni a cose | 60 giorni | art. 148 CAP |
| CAI doppia firma | 30 giorni | art. 148 CAP |
| Lesioni o decesso | 90 giorni | art. 148 CAP |
Se l’altro conducente non firma, le istruzioni ufficiali del Regolamento IVASS n. 56/2025 prevedono di compilare integralmente la parte del proprio veicolo A e, per il veicolo B, almeno la domanda n. 7 e la compagnia al n. 8.
In caso di disaccordo, IVASS indica che resta utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro, secondo la pagina Cosa fare in caso di sinistro, consultata il 29 settembre 2026.
La denuncia del sinistro va inviata entro 3 giorni alla propria compagnia
L’avviso del sinistro va dato all’assicuratore o all’agente autorizzato entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza. La regola deriva dall’art. 1913 del codice civile; l’omissione non comporta sempre la stessa conseguenza.
L’art. 1913 c.c., consultato su Normattiva il 29 settembre 2026, prevede l’avviso entro 3 giorni, salvo il caso in cui l’assicuratore intervenga nello stesso termine alle operazioni di salvataggio o constatazione del sinistro.
L’art. 1915 c.c., consultato il 29 settembre 2026, distingue l’omissione dolosa dall’omissione colposa: nel primo caso si perde il diritto all’indennità, nel secondo l’indennità può essere ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
La compagnia non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento dell’assicurato all’obbligo di avviso del sinistro, secondo l’art. 148, comma 9, CAP, consultato su Normattiva il 29 settembre 2026.
Per i soli danni a cose, la FAQ IVASS R.c. auto indica che i nomi di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente devono essere inseriti nella denuncia di sinistro o nel primo atto formale trasmesso all’impresa.
Se i testimoni non sono indicati, la FAQ IVASS R.c. auto precisa che la compagnia deve richiederne l’identificazione entro 60 giorni e l’assicurato ha 60 giorni per rispondere.
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni, salvo il caso di fatto considerato dalla legge come reato con prescrizione più lunga, secondo l’art. 2947 c.c., consultato il 29 settembre 2026.
Il risarcimento diretto si chiede alla propria compagnia solo nei casi previsti
Il risarcimento diretto si applica quando il sinistro coinvolge due veicoli a motore identificati e assicurati per la RC obbligatoria e il danneggiato si considera non responsabile, in tutto o in parte. In questo caso la richiesta di risarcimento va inviata alla propria compagnia, non alla compagnia dell’altro veicolo.
L’art. 149 CAP, consultato su Normattiva il 29 settembre 2026, disciplina la richiesta alla propria impresa per danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti.
Il DPR 254/2006, art. 1, consultato il 29 settembre 2026, definisce il sinistro rilevante come collisione nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili.
Le lesioni del conducente non responsabile rientrano nel risarcimento diretto se contenute nel limite dell’art. 139 CAP; IVASS descrive questo limite come lesioni fino a 9 punti di invalidità nella pagina Cosa fare in caso di sinistro, consultata il 29 settembre 2026.
Il risarcimento diretto non si applica agli incidenti con più di 2 veicoli coinvolti, ai veicoli immatricolati all’estero nei casi esclusi dall’art. 149 CAP, alle lesioni del conducente superiori a 9 punti e ai danni fisici subiti da passanti, secondo IVASS e le norme citate.
Quando il veicolo non è identificato o non è assicurato, la FAQ IVASS R.c. auto indirizza al Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito da CONSAP, pagina consultata il 29 settembre 2026.
La richiesta di risarcimento diretto può essere inviata con raccomandata A/R, consegna a mano, telegramma, telefax o via telematica se il contratto non esclude espressamente quest’ultima forma, secondo l’art. 5 del DPR 254/2006, consultato il 29 settembre 2026.
Per i danni a cose, l’art. 6 del DPR 254/2006, consultato il 29 settembre 2026, richiede nomi degli assicurati, targhe, compagnie, descrizione del sinistro, testimoni, intervento delle autorità e disponibilità delle cose danneggiate per la perizia.
Il veicolo danneggiato deve essere reso disponibile per la perizia per non meno di 5 giorni non festivi, secondo l’art. 148 CAP consultato su Normattiva il 29 settembre 2026.
Se la richiesta è incompleta, l’art. 148 CAP prevede che l’impresa chieda l’integrazione entro 30 giorni; nel risarcimento diretto, il DPR 254/2006, art. 7, prevede la sospensione dei termini fino alla ricezione dei dati o documenti integrativi.
Il pagamento della somma offerta avviene entro 15 giorni dall’accettazione, secondo l’art. 149, comma 4, CAP, consultato su Normattiva il 29 settembre 2026.
Se l’offerta non viene accettata o non arriva risposta del danneggiato, la compagnia paga comunque la somma offerta entro 15 giorni come acconto sulla liquidazione definitiva, secondo l’art. 149, comma 5, CAP.
La scelta della polizza resta separata dalla compilazione del CAI; per confrontare premi e garanzie RC auto è disponibile la guida editoriale alle migliori assicurazioni auto.
Il CAI cartaceo conserva valore anche con il modulo informatico
Il modulo CAI può essere compilato su documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario. Il Regolamento IVASS n. 56/2025 richiede alle compagnie strumenti informatici per la compilazione e trasmissione telematica, ma il modulo cartaceo conserva pieno valore.
Il Regolamento IVASS n. 56/2025, art. 11, comma 2, consultato sul sito IVASS il 29 settembre 2026, consente la compilazione del modulo di denuncia su documento cartaceo o informatico.
Il Regolamento IVASS n. 56/2025, art. 14, consultato il 29 settembre 2026, prevede applicazioni informatiche accessibili anche da dispositivi mobili per compilazione e trasmissione telematica del modulo di denuncia.
La firma informatica deve rispettare requisiti non inferiori a quelli previsti per la firma elettronica avanzata, secondo l’art. 14 del Regolamento IVASS n. 56/2025, consultato il 29 settembre 2026.
L’adesione al servizio informatico non autorizza la diffusione di materiale promozionale, secondo l’art. 14 del Regolamento IVASS n. 56/2025.
Da trattenere: il modulo CAI descrive la dinamica, la doppia firma produce una presunzione relativa e porta a 30 giorni il termine per l’offerta sui danni a cose, l’avviso del sinistro va dato entro 3 giorni e la richiesta di risarcimento diretto alla propria compagnia richiede dati ulteriori rispetto al solo modulo blu.
Domande frequenti
- Che cos’è la constatazione amichevole?
La constatazione amichevole è il modulo CAI usato dai soggetti coinvolti in un incidente stradale per spiegare la dinamica del sinistro. Il glossario della Guida IVASS RC Auto, volume 3, seconda edizione 2024, lo definisce come modulo compilato per descrivere la dinamica dell’incidente.
- Il modulo CAI è obbligatorio per il risarcimento diretto?
La FAQ IVASS R.c. auto indica che l’uso del modulo CAI è opportuno ma non necessario per la denuncia del sinistro ai fini del risarcimento diretto. Anche senza CAI, la propria compagnia deve essere informata per iscritto con una denuncia cautelativa.
- Cosa succede se l’altro conducente non firma il CAI?
Le istruzioni del Regolamento IVASS n. 56/2025 prevedono di compilare integralmente la parte relativa al proprio veicolo A. Per il veicolo B vanno indicati almeno i dati essenziali richiesti, come quelli della domanda n. 7 e la compagnia al n. 8, se disponibili.
- Entro quanti giorni va denunciato il sinistro alla compagnia?
L’art. 1913 del codice civile prevede l’avviso del sinistro entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza. L’art. 1915 c.c. distingue tra omissione dolosa e colposa, con conseguenze diverse.
- La doppia firma sul CAI garantisce il pagamento in 30 giorni?
No: la doppia firma riduce a 30 giorni il termine entro cui la compagnia deve formulare un’offerta o comunicare i motivi della mancata offerta per i danni a cose. Il pagamento avviene entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta, secondo l’art. 149 CAP.
- Quando si applica il risarcimento diretto dopo il CAI?
Il risarcimento diretto si applica, in base all’art. 149 CAP, ai sinistri tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la RC obbligatoria. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, rivolge la richiesta alla propria compagnia.